Giovedì 6 febbraio u.s. in Roma è stato definitivamente completato dalla FISM e dalle OO.SS. Scuola CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e lo SNALS-CONFSAL, il “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale dipendente delle scuole materne aderenti alla FISM, già siglato in data 18 ottobre e ratificato dal nostro Consiglio Nazionale sabato 19 ottobre 2002.
L’importante documento contiene molte conferme e qualificanti novità:
- innanzitutto, disciplina il trattamento normativo ed economico del personale, “laico” operante nelle scuole materne, negli asili nido, (art.18) – per il personale “religioso”, invece, continua a valere lo strumento della convenzione stipulata tra gli Enti gestori e le famiglie religiose di appartenenza (art.73).
L’articolato si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della FISM salvo che non sia già in atto l’applicazione di altro CCNL più favorevole (art.18).
- Decorrenza (art.19)
Il CCNL decorre dal 1° gennaio 2002 e scade il 31 dicembre 2005; ha durata biennale per le materie retributive e quadriennale per la parte normativa.
Le rispettive scadenze, retributive e normative, sono fissate al 31 dicembre 2003 e al 31 dicembre 2005.
- Ambito del rapporto (art.22)
Ai fini del presente contratto è Scuola dell’Infanzia il complesso delle attività educative e scolastiche-formative rivolte ai bambini nell’età prevista dagli ordinamenti scolastici; essa si propone fini di educazione, di sviluppo della personalità infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell’obbligo, integrando l’opera della famiglia.
- Classificazione del personale (art.23)
Resta confermato quanto già segnalato con nostra circolare n.38/02 (prot.n.326/02-na) datata 8 novembre 2002, e cioè che il personale è stato classificato in tre AREE e inquadrato su otto LIVELLI.
Unica “novità” inserita nel contratto, come “NOTA CONGIUNTA”, è che “il personale ausiliario asilo nido”, inquadrato nel precedente CCNL al II livello e che svolgeva mansioni di cura del bambino è inquadrato alla firma del presente CCNL al III livello retributivo. Rimangono salve le condizioni di miglior favore esistenti”.
- Mansioni promiscue (art.25)
Poiché la precedente normativa risultava di non facile lettura e applicabilità, il testo è stato modificato.
Infatti, si è convenuto che al personale non docente, che svolge in modo permanente mansioni su livelli diversi, debba essere riconosciuta la retribuzione al livello superiore (fermo restando l’obbligo di svolgere tute le mansioni affidategli); i casi diversi sono regolamentati dall’articolo “mutamenti di qualifica” (art.24).
- Minimi retributivi (art.34)
1) Ai livelli di classificazione definiti all’art.23 del presente Contratto sono correlati i livelli retributivi della tabella del presente articolo.
| liv. |
Retribuzione Base+cont. CCNL 1998-2001 |
Aumento Biennio 2002-2003 |
Aumento 01/09/2002 |
Totale Settembre 2002 |
Aumento 01/09/2003 |
Totale settembre 2003 |
| 1 |
901,89 |
66,40 |
33,20 |
935,09 |
33,20 |
968,29 |
| 2 |
935,91 |
70,39 |
35,19 |
971,10 |
35,19 |
1006,29 |
| 3 |
935,91 |
71,71 |
35,86 |
971,77 |
35,86 |
1007,63 |
| 4 |
966,92 |
73,04 |
36,52 |
1003,44 |
36,52 |
1039,96 |
| 5 |
1017,19 |
79,68 |
39,84 |
1057,03 |
39,84 |
1096,87 |
| 6 |
1017,19 |
92,96 |
46,48 |
1063,21 |
46,48 |
1110,15 |
| 7 |
1113,08 |
106,24 |
53,12 |
1166,21 |
53,12 |
1219,33 |
| 8 |
1134,95 |
112,88 |
56,44 |
1191,39 |
56,44 |
1247,83 |
2) Trascorso il biennio 2002-2003 si procederà alla rivalutazione retributiva avendo come riferimento l’inflazione programmata del successivo biennio, e al recupero dell’eventuale scostamento rispetto a quella verificatasi nel biennio precedente.
L’incremento retributivo nel “biennio 2002/2003” sarà corrisposto la personale in due “tranches” di pari importo, con decorrenza rispettivamente 1° settembre 2002 e 1° settembre 2003.
- Anzianità “nuovo” valore degli scatti e perequazione scatti maturati dal 1980 al 1985 (art.36)
Mentre permane lo “scatto di anzianità” nel numero di 9 (6 con scadenza biennale e 3 con scadenza quadriennale) sono stati rialzati i valori nella seguente misura:
| I Livello |
20,66 € |
| II, III Livello |
23,24 € |
| IV Livello |
25,82 € |
| V, VI Livello |
28,41 € |
| VII, VIII Livello |
30,99 € |
Una qualificante “novità” è che durante la vigenza del presente contratto i primi tre scatti, maturati dall’anno 1980 all’anno 1985, saranno gradualmente rivalutati al valore degli scatti suindicati.
Il meccanismo entra in vigore dal 1° gennaio 2003.
Nei futuri rinnovi contrattuali saranno stabilite le modalità e i tempi per i successivi adeguamenti.
- Orario di lavoro (art.42)
Si prevedono moduli diversi di orario di lavoro che tengono conto della innovazione introdotta con la “nuova classificazione del personale” (art.23), che prevede la distinzione del personale in tre AREE e il suo inquadramento su otto LIVELLI.
L’orario di lavoro del personale è di 37 ore settimanali con le seguenti esclusioni:
- per il personale educativo dei servizi all’infanzia (asilo nido), l’orario di lavoro è di 35 ore settimanali.
Questo personale non è tenuto alla presenza nella scuola nei periodi di interruzione e/o sospensione dell’attività didattica della scuola.
- Per il personale docente, l’orario di lavoro settimanale è di 32 ore settimanali.
L’orario è comprensivo delle ore di insegnamento e degli obblighi connessi all’attività relativa al funzionamento della scuola.
La scuola, al fine di garantire l’estensione temporale di servizio, può richiedere di svolgere fino a 35 ore settimanali e l’insegnante, nel rispetto della programmazione della scuola, dovrà prestarle.
Le 3 ore verranno recuperate sentiti i lavoratori durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e come permessi retributivi anche conglobati.
L’attività didattica si articola sui 10 mesi e non coincide con l’orario di lavoro.
Il calendario delle attività di programmazione sarà deliberato dal Collegio dei Docenti d’intesa con la Direzione della Scuola.
Durante i periodi di sospensione della attività didattica, ed è vacanza per gli alunni, si possono recuperare le 3 ore richieste al personale oltre alle 32 ore settimanali.
Le ore per i corsi di aggiornamento promossi dalla Scuola, per un massimo di 40 ore annuali, sono in aggiunta a normale orario di lavoro e verranno recuperate d’intesa con le docenti interessate (come permessi retribuiti anche conglobati o in aggiunta alle festività soppresse o alle ferie).
- Salario accessorio (art.33)
Sono state rivalutate le indennità dovute al personale docente chiamato a svolgere funzioni di “coordimanento”.
- Periodo di prova (art.30)
E’ stata meglio precisata la durata del periodo di prova del personale.
- Tutela delle lavoratrici madri e congedi parentali (art.51)
E’ stato riscritto l’articolo relativo alla “tutela delle lavoratrici madri” e ai congedi parentali per recepire le “novità” legislative in materia (Testo Unico approvato con D. Legs. 151/2001 e D.Legs. 626/94) e per una loro più corretta e puntuale applicazione.
- Secondo livello di contrattazione prov. le e/o regionale (art.9) e nei luoghi di lavoro (art.10)
Novità rilevante è rappresentata dalla “contrattazione decentrata” che deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.
Tale contrattazione decentrata è prevista su base provinciale e/o regionale ed è di II livello (art.9).
E’ prevista, pure, la contrattazione integrativa e decentrata nei luoghi di lavoro (art.10).
Titolari della contrattazione integrativa e decentrata di istituto sono le RSA se presenti o le OO.SS. firmatarie del,presente contratto a livello nazionale e/o territoriale.
- Permessi retribuiti (art.54)
Rilevanti novità sono previste nell’articolo che tratta dei “permessi retribuiti”.
Sono stati riscritti gli articoli relativi alle assunzioni:
- a tempo determinato (art.11)
- “sull’apprendistato” (art.12)
- sul “lavoro interinale” (art.13)
- su part-time orizzontale (art.31).
E’ stata introdotta la possibilità di attivare nelle nostre scuole:
- il “contratto di lavoro ripartito” (Job sharing) (art.14);
- le “collaborazioni coordinate e continuative” (art.17).
Restano confermati gli “Ammortizzatori Sociali”, quali i contratti di
- “solidarietà difensivi” e di “riallineamento retributivo”
e gli “accordi sulla sicurezza e di salute dei lavoratori” per lo “svolgimento dei corsi di formazione rivolti ai rappresentanti per la sicurezza” e per la stipulazione di “contratti di formazione e lavoro”.
L’articolato contrattuale, infine, porta le seguenti:
Dichiarazioni a Verbale delle parti:
Le parti concordano che in occasione del secondo biennio economico 2004/2005 valuteranno la possibilità di riequilibrare le retribuzioni tabellari del I,II,III,IV e V livello del presente CCNL.
Pertanto detto riequilibrio avverrà senza tener conto dell’attuale rapporto parametrale tra i vari Livelli
Le parti concordano:
- Qualora intervengano norme che modifichino l’attuale ordinamento scolastico e dei servizi all’infanzia, di incontrarsi al fine di valutarne l’incidenza sul presente accordo.
- Di intervenire, ciascuna nell’ambito della propria autonomia, presso le istituzioni pubbliche di riferimento per mantenere invariate le destinazioni degli attuali fondi previsti dai capitoli di spesa per la scuola materna.
- Che l’aumento dall’01/01/02 al 31/08/02 s’intende pari a quanto già erogato a titolo di vacanza contrattuale
- Che quanto corrisposto a titolo di vacanza contrattuale s’intende riassorbito dall’01/09/2002 dall’aumento sopra riportato.
Dichiarazione a verbale FISM in relazione all’articolo 10 “Secondo livello di Contrattazione”:
per quanto attiene al secondo livello di contrattazione essa è ritenuta valida solo previa sottoscrizione da parte di un componente e/o delegato della Commissione Nazionale FISM.
Si è convenuto, infine, di incontrarsi qualora la riforma Moratti, il cui iter parlamentare è in fase avanzata, apporti modifiche all’assetto e alla struttura della Scuola Materna.
Complessivamente la FISM è convinta di avere sottoscritto un contratto che concilia i limiti delle attuali disponibilità finanziarie delle scuole aderenti e le giuste aspettative del personale.
Il “nuovo” testo contrattuale completo è in corso di stampa e sarà presto a disposizione per la diffusione.
Come per il passato, la pubblicazione correderà il testo dell’articolato contrattuale con una nutrita serie di documenti (leggi di riferimento, modulistica per contratti individuali, ecc) atto a costituire, per gestori, personale e responsabili amministrativi delle scuole, una utilissima e pratica fonte di riferimento.
Per la presentazione del “nuovo CCNL 2002-2005” si conferma la disponibilità – previa definizione delle date – della partecipazione dei Componenti la Commissione Gestionale ad incontri promossi dalle FISM regionali, provinciali, come pure interprovinciali.
Si sollecitano i Presidenti provinciali a trasmettere, con urgenza, copia della presente circolare alle scuole federate (verrà pubblicata, prossimamente, su NOTIZIE FISM e PRIMA I BAMBINI).
Con viva cordialità.
Il Responsabile del Settore Gestione Scuola
dott. Paolo Stefanini |
Il VicePresidente nazionale incaricato per CCNL
on. Antonio Zanforlin |
Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano |

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