| FISM :: Sommario :: Novità :: Circ. n. 29/2003 | ||
| Roma, 30 settembre 2003 | ||
OGGETTO: |
Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195 (nuovi requisiti professionali per i RESPONSABILI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE). |
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In data 13 agosto 2003 è entrato in vigore il Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195 che integra il Decreto legislativo 626/94 introducendo l’articolo 8-bis che ha come oggetto “Capacità e requisiti professionali degli Addetti e dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione interni ed esterni.” (da non confondersi con gli Addetti alla gestione delle emergenze - evacuazione, primo soccorso, lotta antincendio - di cui alla lettera b del comma 1 dell’articolo 12 D. Lgs 626/94). Questo decreto si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata in data 15 novembre 2001. Con tale sentenza la Corte aveva giudicato non corretta l’attuazione della direttiva 391/89/CEE in merito alla definizione delle capacità e dei requisiti professionali dei Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (e dei loro Addetti). Con il nuovo Decreto si stabilisce che le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione sia interni che esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il datore di lavoro è pertanto tenuto a scegliere i propri collaboratori in relazione al suo effettivo fabbisogno. Il comma 2 dell’articolo 8-bis stabilisce che per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile e di Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione è obbligatorio possedere un titolo di studio non inferiore al Diploma di istruzione secondaria superiore ed essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza a corsi di formazione specifici, con verifica dell’apprendimento, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Il compito di individuare gli indirizzi e i requisiti minimi dei corsi spetterà alla Conferenza Stato - Regioni, mentre i soggetti abilitati a organizzare i corsi sono:
Per quanto riguarda i Responsabili dei Servizi di Prevenzione e di Protezione il decreto stabilisce che lo svolgimento di tale funzione è subordinato al possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Tali corsi sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quelli generali previsti dal comma 2 dell’articolo 8-bis. Tanto per il Responsabile, quanto per gli addetti viene poi istituito l’obbligo di frequenza a corsi di aggiornamento con cadenza quinquennale. E’ restata immutata la possibilità da parte del datore di lavoro nelle imprese di piccole dimensioni di svolgere direttamente l’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione. In via transitoria l’attività di Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione potrà essere svolta da coloro che dimostrino di esercitare tale attività, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, da almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto. In ogni caso anche per essi sarà obbligatorio conseguire un attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 dell’articolo 8-bis. Inoltre, fino all’istituzione di tali corsi di formazione da parte della Conferenza Stato Regioni, l’attività di Responsabile o Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione potrà essere svolta da coloro che sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore e abbiano frequentato i corsi di formazione organizzati da enti pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei dalle regioni. Quindi i datori di lavoro che hanno nominato tra i propri dipendenti il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o che hanno incaricato di ciò una persona esterna, dovranno verificare che dette persone siano in regola con queste nuove disposizioni. Con viva cordialità | ||
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Il Responsabile del settore Gestione Scuola dott. Paolo Stefanini |
Il Segretario nazionale dott. Luigi Morgano |
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