| FISM :: Sommario :: Novità :: Circ. n. 26/2003 | ||
| Roma, 18 luglio 2003 | |||
OGGETTO: |
Commissioni paritetiche regionali e contrattazione di secondo livello |
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Con riferimento all’oggetto, si trasmette copia di una nota che verrà pubblicata sul n.136 di Notizie FISM (giugno-luglio). COMMISSIONI PARITETICHE REGIONALI E CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO Giungono richieste di chiarimenti circa l’attuazione della parte del CCNL dedicata al “secondo livello di contrattazione”: se ne occupano gli articoli 9 e 10. Occorre distinguere tale disposizione da quella,contenuta nell’art. 2 che riguarda la Commissione paritetica. Commissione paritetica. L’art. 2 del Contratto prevede. a livello nazionale e a livello regionale,la costituzione di una Commissione paritetica, definendone gli ambiti di competenza che sono essenzialmente di verifica della corretta applicazione dei contenuti della contrattazione nazionale o regionale,con preclusione dell’esame del merito di controversie, (salvo quanto prevede l’art.75 del Contratto di Lavoro per il tentativo obbligatorio di conciliazione di eventuali singole controversie). La Commissione paritetica nazionale – dato l’attuale stato dei rapporti tra le organizzazioni sindacali – non è stata costituita. Conseguentemente la costituzione della Commissione paritetica regionale, allo stato, non sarebbe pienamente operativa, se non altro perché, come prevede l’art. 2 n. 6, in caso di disaccordo in sede regionale, è previsto una sorta di interpello della Commissione nazionale per l’espressione di un parere.Tuttavia la sua costituzione potrebbe essere utile SOLO in funzione di quanto previsto dall’art.75, stante anche l’accordo intervenuto il 18 maggio 2000 tra le Parti del CCNL: si ricorda che ove il tentativo obbligatorio di conciliazione non dia esito positivo, resta aperta la via della risoluzione della lite in sede giudiziaria. E’ OPPORTUNO ATTENDERE COMUNQUE LA RICHIESTA DA PARTE DEI SINDACATI. Contrattazione di secondo livello. Non rientra comunque tra i compiti della Commissione paritetica regionale, la “contrattazione di secondo livello” prevista dagli articoli 9 e 10.
Non compete alla contrattazione decentrata l’esame e tanto meno la modifica del contenuto del contratto collettivo (art.9 c.1). E’ indispensabile che le FISM regionali e provinciali si attengano a quanto sopra, ad evitare sconfinamenti e fraintesi pregiudizievoli per le scuole. Al riguardo si riporta la dichiarazione a verbale pubblicata a pagina 79 del CCNL: “Per quanto attiene al secondo livello di contrattazione essa è ritenuta valida solo previa sottoscrizione da parte di un componente e/o delegato della Commissione nazionale FISM”. E’ bene leggere questa nota, avendo in mano il testo del CCNL. (G.T.)
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