FISM :: Sommario :: Novità :: Circ. n. 26/2003

Roma, 18 luglio 2003

OGGETTO:

Commissioni paritetiche regionali e contrattazione di secondo livello

Con riferimento all’oggetto, si trasmette copia di una nota che verrà pubblicata sul n.136 di Notizie FISM (giugno-luglio).



COMMISSIONI PARITETICHE REGIONALI E
CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO

Giungono richieste di chiarimenti circa l’attuazione della parte del CCNL dedicata al “secondo livello di contrattazione”: se ne occupano gli articoli 9 e 10. Occorre distinguere tale disposizione da quella,contenuta nell’art. 2 che riguarda la Commissione paritetica.

Commissione paritetica.
L’art. 2 del Contratto prevede. a livello nazionale e a livello regionale,la costituzione di una Commissione paritetica, definendone gli ambiti di competenza che sono essenzialmente di verifica della corretta applicazione dei contenuti della contrattazione nazionale o regionale,con preclusione dell’esame del merito di controversie, (salvo quanto prevede l’art.75 del Contratto di Lavoro per il tentativo obbligatorio di conciliazione di eventuali singole controversie).
La Commissione paritetica nazionale – dato l’attuale stato dei rapporti tra le organizzazioni sindacali – non è stata costituita. Conseguentemente la costituzione della Commissione paritetica regionale, allo stato, non sarebbe pienamente operativa, se non altro perché, come prevede l’art. 2 n. 6, in caso di disaccordo in sede regionale, è previsto una sorta di interpello della Commissione nazionale per l’espressione di un parere.Tuttavia la sua costituzione potrebbe essere utile SOLO in funzione di quanto previsto dall’art.75, stante anche l’accordo intervenuto il 18 maggio 2000 tra le Parti del CCNL: si ricorda che ove il tentativo obbligatorio di conciliazione non dia esito positivo, resta aperta la via della risoluzione della lite in sede giudiziaria. E’ OPPORTUNO ATTENDERE COMUNQUE LA RICHIESTA DA PARTE DEI SINDACATI.

Contrattazione di secondo livello.
Non rientra comunque tra i compiti della Commissione paritetica regionale, la “contrattazione di secondo livello” prevista dagli articoli 9 e 10.
  1. Per tale contrattazione – che può essere a livello regionale e provinciale – si prevede implicitamente un organismo cui partecipino FISM e OO.SS firmatarie del Contratto, teoricamente tutte. La FISM non può scegliere l’organizzazione sindacale con la quale avviare la contrattazione integrativa né può prendere l’iniziativa un Sindacato all’insaputa degli altri: occorre quanto meno che esso provi di aver interpellato gli altri.
  2. Occorre poi avere la consapevolezza che le materie riservate alla contrattazione decentrata sono solo quelle previste dall’art. 9, comma 2 del CCNL e non altre. Esse sono:
    • distribuzione dell’orario del personale (ma non modifica quantitativa dello stesso);
    • determinazione dei turni;
    • contratti a tempo determinato;
    • erogazioni economiche strettamente collegate a determinati risultati della realizzazione di programmi concordati come previsto al n. 5 del medesimo art. 9;
    • integrazioni salariali a fronte di convenzioni con gli Enti locali che ricoprono il costo del lavoro almeno per l’80%.

Non compete alla contrattazione decentrata l’esame e tanto meno la modifica del contenuto del contratto collettivo (art.9 c.1).
E’ indispensabile che le FISM regionali e provinciali si attengano a quanto sopra, ad evitare sconfinamenti e fraintesi pregiudizievoli per le scuole. Al riguardo si riporta la dichiarazione a verbale pubblicata a pagina 79 del CCNL: “Per quanto attiene al secondo livello di contrattazione essa è ritenuta valida solo previa sottoscrizione da parte di un componente e/o delegato della Commissione nazionale FISM”.
E’ bene leggere questa nota, avendo in mano il testo del CCNL.
(G.T.)



Il Responsabile settore organizzazione

dott. Antonio Trani
Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano


© 1999-2003 - Grafica e layout sono di proprietà della F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne