FISM :: Sommario :: Novità :: Circ. n. 17/2003

Roma, 7 aprile 2003

OGGETTO:

Circolare Ministeriale n. 31, prot. 861, del 18 marzo 2003

Si trasmette, per opportuna conoscenza e norma, la C.M. citata in oggetto, richiamando l’attenzione su alcuni punti salienti della stessa, affinché ne vengano adeguatamente informate le scuole associate.

Il documento costituisce, di fatto, un testo unificato di tutte le norme precedentemente impartite con varie circolari, in attuazione della legge 62/2000.

Per facilitarne la lettura e l’analisi si evidenziano i seguenti aspetti.
  1. Le scuole paritarie… “corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione”. Non significa che debbano uniformarsi alle norme in vigore per la scuola statale. Le norme generali sull’istruzione sono contenute nel Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - TIT. VIII, capo I “Scuola materna”, artt. 331/342. Per quanto non compreso nel citato Testo Unico si continua a far riferimento al R.D. 5 febbraio 1928, n. 577 – artt 37/45 e al R. D. 26 aprile 1928, n. 1297 – artt. 122/127, dal momento che il preannunciato Regolamento di attuazione non è mai stato emanato. Inoltre, sulla base del noto e circostanziato parere espresso dal Consiglio di Stato nel 1975, continua a vivere il principio generale dell’ eventuale “spontaneo adeguamento”, da parte delle scuole non statali (anche se paritarie!), alla normativa in vigore per la scuola statale, senza alcun obbligo.


  2. Viene confermato il principio in base al quale il “gestore”, assunto nella più ampia accezione del termine (legale rappresentante, presidente del Comitato di gestione… del Consiglio di amministrazione, ecc.) “è garante dell’identità culturale e del progetto educativo della scuola, ed è responsabile della conduzione dell’istituzione scolastica nei confronti dell’Amministrazione e degli utenti”, a conferma di quanto già comunicato con Circolare FISM n. 14 del 7 febbraio 2002.


  3. L’Ufficio competente a ricevere eventuali, nuove istanze per ottenere la parità e ad emettere il relativo decreto è l’Ufficio scolastico regionale competente per territorio.
    • Allo stesso, a norma del D.P.R. 347 del 6 novembre 2000, art. 6, è attribuito il potere di vigilanza per il mantenimento dei requisiti previsti dal 4° comma della Legge 62/2000.
    • L’istanza di riconoscimento della parità (solo per le scuole che non l’abbiano già ottenuta) va inoltrata entro il 30 marzo e viene formalizzata, previo accertamento dei requisiti, entro il successivo 30 novembre, ma con effetto dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento; la domanda deve essere presentata dal Gestore/Legale rappresentante.
    • Circa le modalità da seguire, si veda il punto 2.1 della circolare ministeriale. Per la scuola dell’infanzia - come noto, ovviamente - non si applica quanto previsto nella citata Legge 62/2000, comma 4, lett. f (…costituzione di corsi completi).
    • La verifica della permanenza dei requisiti prescritti è effettuata, a cura dell’organismo competente, con periodicità non superiore a tre anni. In caso di accertamento negativo verranno indicati gli interventi necessari e sarà assegnato un congruo termine per poter provvedere in merito.


  4. In riferimento al punto 2.4 della C.M., il soggetto gestore deve notificare all’Ufficio scolastico regionale, entro 60 giorni da perfezionamento degli atti o, comunque, entro il 31 agosto di ogni anno (v. NOTIZIE FISM, N. 129 – Agosto 2002 – Allegati 8, 9, 10, 11):
    • le modifiche riguardanti la “tipologia/modalità” gestionale (natura giuridica, soggetto gestore, legale rappresentante, trasferimento della sede legale);
    • il trasferimento della sede scolastica.
    Rimane, tuttavia, l’impegno di inviare all’Ufficio scolastico regionale, preferibilmente entro il 31 agosto di ogni anno o comunque prima dell’inizio dell’ attività scolastica, la comunicazione di regolare ripresa dell’attività scolastica (v. NOTIZIE FISM, n. 129 – Agosto 2002 – Allegato 1).


  5. Ogni scuola deve organizzare un adeguato servizio di segreteria funzionante per l’intero anno scolastico, compresi i periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico. Mediante opportuni accordi è possibile organizzare servizi di segreteria riguardanti “reti di scuole”.


  6. Per quanto riguarda le competenze e le funzioni del gestore/legale rappresentante e il coordinatore delle attività educative e didattiche della scuola resta confermato quanto già comunicato con la citata circolare FISM n. 14 del 7 febbraio 2002 e in NOTIZIE FISM, n. 129 – Agosto 2002. In particolare, va segnalato che la competenza al rilascio di “atti e certificati” nella scuola dell’infanzia non compete al coordinatore, ma al gestore/legale rappresentante.


  7. Sul personale docente si richiamano all’attenzione due punti estremamente importanti:
    • viene confermato “Il valore abilitante del diploma conseguito, entro l’anno scolastico 2001/02, a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali della scuole magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e degli istituti magistrali per l’insegnamento nella scuola dell’infanzia e della scuola elementare”.
    • “Per l’insegnamento nelle scuole paritarie si prescinde dal possesso della cittadinanza italiana… fatti salvi i requisiti professionali e una buona conoscenza della lingua italiana”. Ovviamente i cittadini non appartenenti alla comunità europea devono essere in regola con le norme sull’immigrazione.
    Ancora, a tale scopo, si fa presente che la Legge 28 marzo 2003, n.53 prevede quanto di seguito testualmente riportato:
    (omissis)
    Art. 5 (Formazione degli insegnanti)
    1. (omissis)
    2. (omissis)
    3. (…) (omissis) L'esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell'articolo 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo della valutazione delle attività di tirocinio previste dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato e abilita all'insegnamento, rispettivamente, nella scuola materna o dell'infanzia e nella scuola elementare o primaria. Esso consente altresì l'inserimento nelle graduatorie permanenti previste dall'art. 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire al voto di laurea conseguito. All'art. 3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n, 341, le parole: «I concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.
    (omissis)


  8. Organi collegiali: per quanto riguarda la tipologia e la denominazione si confermano le indicazioni indicate in NOTIZIE FISM n. 129 di agosto 2002. Si raccomanda l’accurata tenuta dei registri dei verbali.


  9. Il Progetto Educativo deve far esplicito riferimento, per le scuole FISM:
    • all’ispirazione cristiana dell’azione educativa;
    • alla Costituzione della Repubblica e ai suoi principi di libertà.


  10. Il P.O.F. va redatto a norma dell’art. 3 del D.P.R. 275/99. I tempi e le fasi di elaborazione possono essere i seguenti:
    • entro il termine di scadenza delle iscrizioni (di norma, il 25 gennaio) va predisposta un’ipotesi schematica da consegnare ai genitori all’atto dell’iscrizione;
    • entro il primo mese di lezione (verso la metà di ottobre) il P.O.F. va perfezionato in ogni sua parte, compresa la progettazione didattica relativa all’anno in corso, fatte salve diverse indicazioni connesse con l’entrata in vigore della riforma scolastica recentemente varata, illustrato ai genitori e messo a disposizione di chi voglia prenderne visione.


  11. Accordi di rete possono essere promossi:
    • tra scuole paritarie, anche dipendenti da gestori diversi, come avviene per il coordinamento promosso dalle FISM provinciali;
    • tra scuole paritarie e scuole statali.
Per quanto non previsto nella presente si fa riferimento al testo integrale della C.M. 31 del 18/03/2003, alle circolari FISM citate e precedentemente inviate, nonché a specifici interventi su “Prima i bambini” e “NOTIZIE FISM”.

Cordiali saluti.

Il Segretario nazionale aggiunto
dott. Delio Vicentini
Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano

N.B.: Nei prossimi giorni, verranno inviate indicazioni precise in merito al punto 3.3 della circolare ministeriale n. 31, prot. n. 861 del 18 marzo 2003, avente per titolo: Bilancio.


© 1999-2003 - Grafica e layout sono di proprietà della F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne