FISM :: Sommario :: Novità :: Circ. n. 14/2004

Roma, 8 giugno 2004

OGGETTO:

SUSSIDI MINISTERIALI 2004

Con la circolare ministeriale n. 52 del 7 giugno 2004, prot.n. 2413, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, ha reso note le modalità per la concessione dei sussidi ordinari di gestione alle scuole materne non statali autorizzate e paritarie, relativamente all’ anno scolastico 2003/2004 -esercizio finanziario 2004.

Il 25 giugno 2004 è il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Le istruzioni ministeriali richiamano esplicitamente le disposizioni generali contenute nel Decreto dello stesso Ministero n.210 del 10 luglio 1991 e della C.M. n. 21 del 19.02.2003. Si ritiene, pertanto, utile allegare il testo del Decreto Ministeriale (limitatamente agli artt.2 e 3.3) accompagnato da alcune indicazioni, cosicché ogni scuola abbia a disposizione un riferimento chiaro sulle condizioni alle quali l’erogazione dei sussidi è subordinata.

Con i più cordiali saluti.

Il Responsabile settore organizzazione
dott. Antonio Trani
Il Segretario nazionale
dott. Luigi Morgano



N.B.: Per quanto riguarda i moduli, poiché l’art. 3 del D.M. 210/1991 prevede che le domande per le scuole dell’infanzia FISM possano essere presentate su modello predisposto dalla FISM.

Si fa presente che nella stessa circolare ministeriale è espressamente indicato il riferimento alla C. M. n. 21 del 19.2.2003 che prevede la facoltà di presentare le domande su modello predisposto dalla FISM (riferimento nota 366 del 30 aprile 2002 della stessa Direzione Generale).

A causa dei tempi ristrettissimi si invia alle FISM provinciali, in allegato, una sola copia del modulo che dovrà essere riprodotto e fatto pervenire ad ogni singola scuola federata nel più breve tempo possibile.


Si ricorda che ogni scuola dell’infanzia paritaria dovrà compilare quattro moduli, anziché cinque (per le non paritarie restano cinque). Si raccomanda un’attenta lettura ed una scrupolosa osservanza delle istruzioni che accompagnano il modulo-domanda della FISM.

P.S.: Si ricorda che l’entità del contributo (a parità di condizioni) è una cifra unica, uguale per tutte le sezioni operanti in qualunque zona d'Italia, e che tale cifra è stata determinata, negli ultimi anni, in circa € 4.000,00 all’anno per ogni sezione funzionante, in presenza di un deficit di bilancio della scuola d’importo pari o superiore (per sezione) a € 4.000,00.



Modulo per la Domanda      >> modulo.pfd (367 kb)
Istruzioni per la compilazione      >> istruzioni.pdf (360 kb)




DECRETO DEL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
n.210 DEL 10-7-91

Art.2 – Requisiti
  1. Possono aspirare all’assegnazione dei sussidi di gestione soltanto le istituzioni educative non statali per l’infanzia le quali, a norma delle disposizioni del testo unico approvato con Regio Decreto del 5/2/1928, n.577, siano state debitamente autorizzate a funzionare come scuole materne;
  2. Le scuole materne non statali autorizzate ai sensi del R.D. n. 577/28, possono ottenere i sussidi a condizione che ammettano gratuitamente tutti o parte dei bambini alla frequenza e alla refezione, o soltanto alla frequenza o soltanto alla refezione;
  3. La condizione di cui al precedente n.2, tassativamente prescritta dall’art. 31 della legge n.1073, non può intendersi soddisfatta nei casi in cui:
    1. la gratuità è limitata ad un solo bambino;
    2. le scuole richiedano, comunque, alle famiglie in sostituzione delle rette contributi ad altro titolo;
    3. i bambini risultino accolti a titolo “semigratuito”.

Art.3 – Presentazione delle domande
Omissis

  1. Per le scuole materne che aderiscono alla Federazione Italiana Scuole Materne (F.I.S.M.), le domande possono essere presentate ai Direttori didattici per il tramite delle Federazioni Provinciali ed essere redatte sul modello predisposto dalle Federazioni.


Sulla base delle disposizioni del Decreto n.210 si ritiene opportuno sintetizzare nei termini che seguono i consigli - peraltro già noti - per garantire il buon esito della procedura.

  1. La condizione essenziale per ottenere il contributo è l'ammissione gratuita di alcuni bambini alla frequenza e/o alla refezione: trattasi di presupposto chiaramente fissato dalla legge.
  2. Non è possibile ottenere il sussidio se la gratuità del servizio è garantita ad un unico bambino: occorre, infatti, che siano almeno due bambini che godano della gratuità. E' anche chiaro che tale numero va calcolato per ogni scuola, non per ogni sezione: di conseguenza sia per la scuola monosezionale che per quella multisezionale la condizione prevista dalla legge è soddisfatta in presenza di almeno 2 bambini che siano accolti gratuitamente alla frequenza e/o alla refezione (la scelta tra i servizi offerti gratuitamente, ovviamente, appartiene al gestore della scuola).
  3. Altrettanto chiara è la legge sul concetto di gratuità: gli alunni, cioè, devono essere ammessi al servizio senza pagare assolutamente nulla: non valgono, quindi, i concetti di "semigratuità", anche quando gli... sconti fossero fortissimi.
  4. Occorre, anche, documentare la effettività del beneficio, attraverso dichiarazioni scritte da parte dei genitori dei beneficiari, che devono rimanere agli atti della scuola per qualunque controllo.
  5. Va, infine, tenuto presente che la condizione cui il sussidio è subordinato è solo quella indicata nel Decreto (e, cioè, l’accettazione gratuita di un certo numero di bambini): qualunque altra richiesta, da qualunque parte provenga, non conta.
    Se dovessero manifestarsi altre richieste, se ne informi immediatamente la Segreteria nazionale.

Le domande delle scuole paritarie non vanno più presentate ai Direttori Didattici, dovendo essere indirizzate, come chiaramente recita la circolare, ai rispettivi Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali territorialmente competenti, tramite il Centro Servizi Amministrativi provinciale (ex Provveditorato).
Per le scuole dell’infanzia non paritarie si segue la “vecchia” prassi.


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